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Malattia e uscita di casa: cosa può fare davvero un docente durante la reperibilità

Malattia e uscita di casa: cosa può fare davvero un docente durante la reperibilità
Photo by Paloma Gil – Pexels
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Un chiarimento utile per il personale scolastico: la malattia non equivale a un obbligo di restare chiusi in casa, ma esistono regole precise da rispettare, soprattutto quando scattano le fasce di reperibilità.

Malattia e uscita di casa: cosa può fare davvero un docente durante la reperibilità
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Quando si parla di malattia e lavoro, una delle domande più frequenti riguarda proprio la possibilità di uscire di casa. Il dubbio è particolarmente sentito tra i docenti e, più in generale, tra il personale della scuola, perché alla gestione dell’assenza si aggiunge il tema delicato delle visite fiscali. L’argomento è stato affrontato dall’avvocato Alessandro De Martino durante la trasmissione “Diritto in Cattedra”, condotta da Francesco Bunetto e trasmessa in diretta su YouTube, con un richiamo ai chiarimenti già forniti in precedenti appuntamenti dedicati alla malattia del personale scolastico.

La questione, in effetti, è meno rigida di quanto molti pensino: essere in malattia non significa automaticamente non poter varcare la porta di casa. Però, ed è qui il punto decisivo, ogni uscita deve avvenire nel rispetto delle norme e, soprattutto, degli obblighi connessi alla reperibilità.

La malattia non impone di restare sempre in casa

Il primo chiarimento fornito da De Martino è netto: il periodo di malattia non coincide con una sorta di “detenzione” domiciliare. In altre parole, il lavoratore non è tenuto a rimanere in casa senza mai allontanarsi, come ha sintetizzato il legale con una frase che rende bene il concetto: “La malattia non significa essere agli arresti domiciliari”.

Questo significa che, in linea generale, il dipendente può uscire anche durante l’assenza per malattia. Naturalmente, però, non si tratta di una libertà assoluta. Il comportamento del lavoratore deve sempre essere compatibile con lo stato di salute dichiarato e con gli eventuali controlli disposti dal datore di lavoro o dagli organi competenti.

Ed è proprio qui che entra in gioco il tema delle visite fiscali. Se il dipendente è tenuto alla reperibilità, deve farsi trovare all’indirizzo comunicato nelle fasce orarie previste. Tuttavia, questo non impedisce in modo assoluto di allontanarsi: alcune circostanze sono perfettamente ammesse, purché siano reali, documentabili e coerenti con la normativa.

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Uscire durante le fasce di reperibilità: quando è possibile

Uno degli aspetti più interessanti dell’intervento dell’avvocato riguarda proprio la possibilità di assentarsi anche nelle ore di reperibilità. De Martino ha spiegato che “si può uscire anche all’interno delle fasce di reperibilità in alcune condizioni”, chiarendo che la disciplina non è fatta di divieti rigidi e indiscriminati.

Un esempio concreto è quello delle visite mediche già programmate. Se il lavoratore ha un appuntamento sanitario fissato in anticipo, può allontanarsi dall’abitazione, ma è fondamentale che informi tempestivamente la scuola. L’avvocato lo ha sottolineato in modo esplicito: “Per esempio laddove ci siano delle visite programmate, previa comunicazione tempestiva all’istituto”.

Accanto alle situazioni pianificate, ci sono poi gli imprevisti. Può capitare, infatti, che nasca un’esigenza urgente e non rinviabile, tale da rendere necessario uscire di casa anche senza preavviso. In questi casi, però, il punto non è soltanto la spontaneità dell’evento: conta soprattutto la possibilità di dimostrare che si trattava davvero di una necessità improvvisa, impellente e inderogabile. Come ha precisato De Martino, “Si può uscire naturalmente anche all’improvviso, laddove però si sia in grado di dimostrare che c’era una necessità impellente, improvvisa e inderogabile”.

In sostanza, il principio è chiaro: l’uscita non è vietata in assoluto, ma deve essere giustificata. E quando si parla di reperibilità, la documentazione e la trasparenza diventano elementi decisivi.

Giustificato motivo, esoneri e rischi in caso di assenza ingiustificata

Un altro passaggio importante riguarda il cosiddetto giustificato motivo. De Martino ha ricordato che il lavoratore può allontanarsi dall’abitazione anche nelle fasce orarie previste, a condizione che l’assenza sia motivata da ragioni valide. La formula usata è chiara: “Ci si può allontanare per giustificato motivo, anche nelle fasce orarie”.

Non solo. Esistono anche casi in cui la reperibilità non si applica affatto, perché la legge prevede specifici esoneri. In queste situazioni, il dipendente non è soggetto alla visita fiscale. L’avvocato ha parlato di “esoneri alla reperibilità, cioè esoneri che non prevedono proprio la visita fiscale”, richiamando tra gli esempi più rilevanti le “patologie gravi che richiedono terapie salvavita” e la “gravidanza a rischio”.

Si tratta di ipotesi particolarmente delicate, nelle quali il legislatore riconosce la necessità di una tutela maggiore per il lavoratore. Ma attenzione: non basta dichiarare una condizione per essere automaticamente esonerati. È sempre necessario che ricorrano i presupposti previsti dalla normativa e che la situazione sia correttamente certificata.

Infine, De Martino ha richiamato un aspetto che non va sottovalutato: se il lavoratore si allontana senza un motivo valido o non rispetta gli obblighi di reperibilità, possono scattare conseguenze concrete. Tra queste ci sono “decurtazioni economiche e procedimenti disciplinari”, con tutto ciò che ne deriva sul piano amministrativo e professionale.

Il messaggio, quindi, è duplice. Da un lato la malattia non obbliga a rimanere chiusi in casa in modo assoluto. Dall’altro, ogni uscita deve essere coerente, giustificabile e, quando necessario, comunicata in modo corretto alla scuola. Per chi lavora nel mondo dell’istruzione, conoscere bene queste regole può evitare errori e spiacevoli conseguenze.